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Essere nominato Presidente di seggio elettorale
Informazioni GeneraliLa nomina dei presidenti di seggio
La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata con decreto dal Presidente della Corte d'Appello tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.

Per ogni effetto di legge, il Presidente di seggio è considerato pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore almeno venti giorni prima della data delle elezioni. L'ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.

Il Presidente di seggio nominato può chiedere di essere esonerato dall'incarico e sostituito esclusivamente per gravi motivi:
  • ragioni salute certificati dalla competente ASL;
  • per particolari esigenze lavorative (es. attività all'estero) certificate dal datore di lavoro;
  • nel caso di situazioni di incompatibilità previste dalla legge (es. militari; dipendenti F.S., poste, etc.) o astensione obbligatoria dal lavoro (lavoratrici madri).
Qualora il Presidente di Seggio nominato dalla Corte di Appello sia impossibilitato a svolgere l'Ufficio in oggetto, la rinuncia, deve essere immediatamente comunicata al Comune riconsegnando l’originale del decreto di nomina unitamente alla documentazione che giustifica l’impedimento onde consentire una tempestiva sostituzione da parte del Presidente della Corte di Appello.

Entro le quarantotto ore precedenti le elezioni, in caso di sostituzioni per impedimento, provvede il Comune alle sostituzioni.

Sono tenute in considerazione, compatibilmente con i criteri fissati per la nomina dal Presidente della Corte, eventuali richieste di nomina, che potranno essere trasmesse all’ufficio elettorale a mezzo posta o tramite fax o consegnate a mano negli orari di sportello.

Le istanze di nomina potranno essere inviate solo da coloro che sono regolarmente iscritti all’albo dei presidenti, devono contenere l’indicazione dei dati anagrafici, la precisazione dell’insussistenza di cause di esclusione e la precisazione dell’eventuale esperienza per aver già svolto le funzioni di presidente, scrutatore o segretario.

Sul sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo www.interno.it potranno essere consultate le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nel medesimo testo che sarà poi fornito a ciascun seggio per le rispettive consultazioni.
Come fare perPresidente di seggio:
domanda alla Corte di Appello competente per territorio, per tramite del Sindaco del proprio Comune di residenza entro il 31 ottobre di ogni anno.
A chi rivolgersi

Per gli elenchi albo presidenti di seggio:

Corte di Appello – Ufficio Elettorale
Piano: Primo
 
Responsabile ufficio elettorale:
  • d.ssa Cristiana Fischetti (Direttore Amministrativo)
Addetti:
 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì con orario 9:00 – 13:00
 
L’ufficio elettorale si occupa della tenuta ed aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, istituito con legge n. 53 del 21/03/1990, e procede alla nomina dei presidenti di seggio, in occasione delle consultazioni elettorali, per tutto il distretto.
Documentazione richiestaIscrizione all’albo.
Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale devono presentare domanda alla Corte di Appello competente per territorio, per tramite del Sindaco del proprio Comune di residenza entro il 31 ottobre di ogni anno.

La Commissione elettorale del Comune, esaminate le domande e fatti i debiti accertamenti, predispone un elenco e lo invia alla Corte d'Appello entro il mese di Dicembre di ciascun anno. Per poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:
  • essere cittadini italiani;
  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  • aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore);
  • non aver superato il 70° anno di età;
  • non essere stati condannati, anche con sentenza non definiti, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del T.U. 361/57 e nel capo IX del T.U. 570/60;
La domanda al Comune è esente da qualsiasi marca o diritto e l'iscrizione all'Albo ha durata illimitata. 

La cancellazione dall’albo.
La cancellazione dall’albo è disposta per il venir meno dei requisiti (emigrazione in altro comune, superamento del limite di età di 70 anni); in caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio e negli altri casi previsti dall’art. 1, comma.4,della legge n.53/1990. 

La domanda di cancellazione dall’albo può essere presentata direttamente al comune di residenza.

Si ricordano le cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio previste dall’art. 23 del D.P.R 16/5/1960 n.570 e dall’art.38 del D.P.R. 30/03/1957 n.361:
  • coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
  • i dipendenti del Ministero dell’Interno;
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Normativa di riferimento: legge n. 53 del 21/03/1990; D.P.R 16/5/1960 n. 570; D.P.R. 30/03/1957 n. 361.